Trapianto da donatore deceduto

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Affinché si possa effettuare l’espianto degli organi da un donatore, è necessario il consenso alla donazione e che sia accertata la morte cerebrale, inoltre è quasi sempre indispensabile (tranne centri con tecnologie molto all’avanguardia) che il prelievo del rene avvenga mentre l’organo è perfuso con sangue ben ossigenato e che la funzione renale sia ben conservata. Per tanto al donatore devono essere assicurate artificialmente funzioni cardiocircolatorie e respiratorie. Non sono adatti all’espianto reni di donatori affetti da malattie infettive, tumori maligni, ipertensione arteriosa ,malattie renali gravi,o gravi alterazioni del metabolismo. E i reni espiantati devono mostrare una vascolarizzazione normale. Se il  donatore non aveva espresso in vita parere al trapianto il consenso deve essere chiesto ai parenti. Una commissione accerta l’avvenuta morte celebrale secondo criteri molto precisi fissati dalla legge e autorizza il prelievo degli organi. Prima del prelievo sono inoltre necessarie specifiche indagini di laboratorio per la tipizzazione dei tessuti. Attualmente non vi è limite di età per candidati al trapianto, decisiva è l’età biologica non quella anagrafica. Di norma viene effettuato dopo l’inizio della dialisi. Il numero di organi da donatore deceduto non è sufficiente per soddisfare tutte le richieste, ed è necessario iscriversi ad una lista d’attesa, o valutare altre possibilità, come il trapianto da donatore vivente, o adesso anche il trapianto pre emptive prima dell’inizio della dialisi.

 

 

 

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